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Direzione generale per l'alta formazione
artistica, musicale e coreutica
Ufficio III – Statuti e personale docente e non docente
Protocollo: n. 8993/MGM |
Roma, 12 dicembre 2008 |
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Ai Direttori, ai Presidenti
e ai Direttori amministrativi delle Accademie di Belle Arti,
dei Conservatori di Musica, delle Accademie Nazionali di Danza e
di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie
Artistiche
LORO SEDIe p. c. Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Corso Vittorio Emanuele, 116
00187 ROMA
Alle Organizzazioni Sindacali:
Flc Cgil
Cisl Università
Confsal Snals
Uil Urafam
Unione Artisti Unams
LORO SEDI |
OGGETTO: cessazione e
trattenimento in servizio del personale delle Istituzioni di Alta
Formazione Artistica e Musicale – art. 72 del D.L. 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.
133 – comunicazioni.
Si informano le SS.LL. che la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n.
10 del 20 ottobre 2008, ha fornito indicazioni in merito alla
corretta applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 72
del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
Legge 6 agosto 2008, n. 133.
La circolare prende in esame alcuni istituti relativi al
collocamento a riposo e al trattenimento in servizio dei pubblici
dipendenti quali l'esonero dal servizio nel quinquennio antecedente
al compimento dell'anzianità contributiva di 40 anni, il
trattenimento in servizio ex art. 16 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n.
503 e la risoluzione del rapporto di lavoro per coloro che hanno
superato la massima anzianità contributiva.
Come è noto, la materia della cessazione dal servizio del personale
delle Istituzioni Afam, in assenza di una normativa specifica e in
considerazione delle numerose analogie con il settore scolastico, è
stata oggetto di una disciplina conforme a quella della scuola
concernente, in particolare, la fissazione di termini per la
presentazione delle domande alle Istituzioni compatibili con
l'inizio dell'anno accademico, l'acquisizione di esse al sistema
informatico centrale e la decorrenza della cessazione dall'inizio
dell'anno accademico di riferimento.
Pertanto, anche in relazione alle disposizioni innovative dell'art.
72, in assenza di un esplicito riferimento al settore Afam nella
circolare n. 10, si ritiene opportuno non discostarsi dagli
indirizzi applicativi forniti per la scuola.
Ciò posto, le disposizioni previste dai commi 1-6 dell'articolo 72,
concernenti la possibilità di esonero dal servizio nel quinquennio
antecedente il compimento dell'anzianità contributiva di 40 anni,
non si applicano al personale delle Istituzioni Afam, attesa
l'esclusione del personale della scuola, disposta dal comma 1, e
tenuto conto, altresì, che la predetta disciplina, configurandosi
come una sospensione del rapporto di lavoro, non consente
l'assunzione di personale supplente sul posto organico degli
esonerati.
Per quanto attiene al trattenimento in servizio, nel cui ambito si
registrano le modifiche più significative rispetto alla disciplina
previgente, si segnala che il comma 7 dell'art. 72 ha modificato
l'art. 16 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 503, non rendendo più
automatica la concessione di un biennio di permanenza in servizio
oltre il compimento del limite di età. L'amministrazione,
nell'ambito dell'esercizio di una valutazione discrezionale, tenuto
conto delle proprie esigenze organizzative e funzionali, nonché
dell'esperienza professionale degli interessati, ha facoltà di
accettare o meno le domande di trattenimento in servizio che, si
rammenta, possono essere presentate da coloro che compiono il 65°
anno di età entro il 31 ottobre 2009.
E' il caso di specificare che il trattenimento in servizio può
essere concesso anche per un solo anno, considerato che, nell'ottica
della nuova disciplina, è inteso a soddisfare le esigenze
dell'amministrazione.
Al riguardo, la circolare specifica che la condotta
dell'amministrazione non deve risultare contraddittoria o incoerente
e la valutazione deve tener conto di condizioni oggettive
che, nella specie, possono essere individuate nelle seguenti
ipotesi:
- esigenze didattiche e gestionali dell'istituzione correlate alla
propria programmazione;
- particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente,
anche in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare;
- esigenze connesse ad una efficiente erogazione dei servizi.
A tal fine lo scrivente, dovendo fornire criteri generali per la
corretta attuazione della nuova disciplina nelle Istituzioni Afam e
individuare le relative procedure, ritiene necessario demandare la
valutazione dei presupposti del trattenimento in servizio al
Consiglio di Amministrazione - previo motivato parere del Consiglio
Accademico, per il personale docente, e del Direttore
amministrativo, per il personale amministrativo e tecnico - che
accoglierà o rigetterà le istanze degli interessati con proprie
deliberazioni, supportate da idonee motivazioni, da rappresentare,
dettagliatamente, nel testo delle delibere.
Le SS.LL., pertanto, dovranno attivare le procedure e convocare gli
organi in questione entro e non oltre i 30 giorni successivi alla
data di scadenza per la presentazione delle domande di cessazione e
trattenimento in servizio per l'a.a. 2009/10, cioè entro il 2 marzo
2009.
La circolare evidenzia, altresì, in ossequio ai principi enunciati
dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che
l'amministrazione è tenuta ad accogliere, senza valutazione
discrezionale, le domande di trattenimento in servizio del personale
dipendente che, alla data del collocamento a riposo, non abbia
ancora raggiunto il requisito minimo di contribuzione per conseguire
il diritto a pensione e, conseguentemente, ad adottare il relativo
provvedimento.
Sempre nell'ambito del trattenimento in servizio, corre l'obbligo di
sottolineare che l'art. 72 del D.L. n.112/08 non ha previsto
modifiche alla disciplina, prevista per il personale della scuola,
contenuta nei commi 2 e 3 dell'articolo n. 509 del D.Lgs. 16 aprile
1994, n. 29, da sempre applicata anche al personale delle
Istituzioni Afam, concernente la possibilità di essere trattenuti in
servizio fino ad un massimo di un quinquennio e non oltre il 70°
anno di età in presenza di determinati requisiti (essere stati in
servizio alla data dell'1.10.1974 e non aver raggiunto il massimo
della pensione oppure non aver raggiunto il minimo della pensione al
compimento del 65° anno di età).
L'ultimo aspetto preso in considerazione dalla circolare della
Funzione Pubblica attiene alle disposizioni introdotte dal comma 11
dell'articolo 72, concernenti la possibilità di risolvere il
rapporto di lavoro di coloro che hanno già compiuto l'anzianità
contributiva massima di 40 anni a condizione che sia dato loro un
preavviso di sei mesi.
La succitata normativa è diretta al personale dipendente delle
pubbliche amministrazioni individuato dall'art. 1, c. 2 del D.lgs.
30 marzo 2001, n. 165, comprensivo, pertanto, del personale della
scuola e delle istituzioni Afam.
Al fine di assicurare uniformità di comportamento tra le istituzioni
e consentire l'eventuale esercizio della suddetta facoltà, il
Direttore amministrativo dovrà fornire, entro il 31 gennaio 2009,
comunicazione al Consiglio Accademico e al Consiglio di
Amministrazione dei nominativi del personale docente e non docente
che maturerà il quarantennio di servizio entro il 31 ottobre 2009.
Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Consiglio
Accademico per il personale docente e del Direttore amministrativo
per il personale non docente, potrà deliberare la risoluzione del
rapporto di lavoro degli interessati entro il medesimo termine
previsto per i trattenimenti in servizio (2 marzo 2009). E' il caso
di sottolineare che anche queste deliberazioni dovranno essere
supportate da idonee motivazioni, derivanti dalla necessità di
rideterminazione degli organici in vista, anche, dell'assunzione di
nuove e specifiche professionalità. Quanto al provvedimento di
risoluzione del rapporto di lavoro, esso non potrà avere decorrenza
precedente all'1.11.2009, data di inizio dell'a.a. 2009/10 e dovrà,
necessariamente, essere notificato agli interessati entro e non
oltre il 30 aprile 2009, essendo richiesto dalla norma un preavviso
di sei mesi.
Premesso quanto sopra esposto, si forniscono, come di consueto, le
indicazioni operative in merito alle modalità e alla tempistica
delle cessazioni e dei trattenimenti in servizio, per l'anno
accademico 2009/10, del personale docente e amministrativo e tecnico
delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e
di Arte Drammatica, dei Conservatori di musica e degli Istituti
Superiori per le Industrie Artistiche.
Le domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di
servizio utile al pensionamento, di dimissioni volontarie, di
trattenimento in servizio a qualsiasi titolo oltre il compimento del
65° anno di età, di cessazione anticipata rispetto alla data finale
indicata in un precedente provvedimento di permanenza in servizio e
quelle di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale
con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi
del decreto 29 luglio 1997 n. 331 del Ministro per la Funzione
Pubblica dovranno essere presentate nell'Istituzione di titolarità
entro e non oltre il 31 gennaio 2009; si precisa che tutte le
domande presentate valgono, per gli effetti, dal 1° novembre 2009.
La revoca delle istanze sopra citate è consentita solamente entro la
medesima data del 31 gennaio 2009.
Si rammenta, inoltre, che ai sensi della nota prot. 1550 del
14.3.2005, cui si fa riferimento, le domande di cessazione dal
servizio, nonché l'eventuale revoca delle stesse, dovranno essere
presentate direttamente dagli interessati, anche
alla competente sede provinciale dell'INPDAP.
Entro il 20 febbraio 2009 codeste
Istituzioni dovranno accertare la sussistenza del diritto al
trattamento pensionistico del proprio personale e comunicare
l'eventuale mancata maturazione di tale diritto ai dimissionari
interessati, indicando loro la possibilità di ritirare la domanda
entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
L'accettazione delle domande di collocamento a riposo per compimento
del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio e di
trattenimento in servizio si intende avvenuta alla data del
1 marzo 2009, senza l'emissione di un
provvedimento formale.
Entro la medesima data del 1 marzo 2009, lo scrivente comunicherà
l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di
dimissioni nei casi in cui sia in corso un procedimento
disciplinare; a tal fine i nominativi di coloro che hanno presentato
domanda di dimissioni volontarie dovranno essere tempestivamente
comunicati al Ministero a mezzo fax al numero 06/58497736.
Nell'ipotesi sopra indicata, le dimissioni sono accettate con
effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.
Dal 2 al 10 aprile 2009, attraverso il
collegamento al sito riservato, sarà effettuato l'inserimento al
sistema informatico dei nominativi di coloro che cesseranno dal
servizio o che continueranno a prestare servizio oltre il limite di
età a decorrere dall'1.11.2009.
Si confida nel rispetto dei tempi sopraindicati, inevitabilmente
correlati ai successivi adempimenti procedurali per la mobilità del
personale e per la copertura dei posti vacanti.
Nell'invitare le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente,
si rammenta che la valutazione delle domande, secondo le
regole sopra esposte, è di esclusiva competenza del Consiglio di
Amministrazione di codeste Istituzioni che ne assume la relativa
responsabilità.
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IL DIRETTORE
GENERALE
Dott. Giorgio Bruno Civello
F.to Civello |
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