Brevi note sull'art. 72 della L. 133/2008

1)   la possibilita’ di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio (antecedente al compimento della massima anzianita’ contributiva di 40 anni) e’ prevista per gli anni 2009/2010/2011 e pertanto vale a partire (per Conservatori ed Accademie) dal novembre 2009.

2)   L’amministrazione ha la facolta’ di accogliere o meno la richiesta.

3)   L’esonero, una volta ottenuto, non e’ revocabile.

4)   Non e’ applicabile al personale della scuola.

5)   Al momento del collocamento a riposo al dipendente spetta il trattamento di quiescenza e previdenza che avrebbe percepito qualora fosse rimasto in servizio.

6)   E' possibile, nel periodo di esonero, il trattamento economico con altri redditi.

Da un esame letterale della norma sembrerebbe che il comparto AFAM  (che non è comparto scuola) possa usufruire delle disposizioni suddette.

Chiarimenti più esaustivi verranno probabilmente diramati dagli Organi Centrali preposti.

La legge completa:

http://www.camera.it/parlam/leggi/08133l.htm