ABOLIZIONE DIVIETO DI CUMULO

Dal 01/01/2009 scatta l’abolizione del divieto di cumulo per redditi da pensione e da lavoro

 Condizioni necessarie per usufruire di tale possibilità:

 1)      Coloro che sono andati in pensione con 40 anni di contributi possono avvalersi di tale diritto indipendentemente dall’età.

2)      Coloro che invece sono andati in pensione con meno di 40 anni di contributi possono cumulare rispettando i nuovi requisiti previsti dalla Legge 247/07

a)      Dal 01/01/2009 al 30/06/2009 occorre avere almeno 58 anni unitamente ad almeno 35 anni di contributi.

b)      Dal 01/07/2009 al 31/12/2010 è necessaria una “quota” pari almeno a 95 con un’età anagrafica non inferiore a 59 anni.

c)      Dal 01/01/2011 al 31/12/2012 è necessaria una “quota” pari a 97 con un’età anagrafica non inferiore a 60 anni.

d)      Dal 01/01/2013, con il sistema a regime, è necessaria una quota pari almeno a 97 con un’età non inferiore a 61 anni.

 Da notare che non conta l’età che si aveva al momento della cessazione. Ad esempio dal 01/01/2009 la possibilità di avere il cumulo riguarderà tutti i nati nel 1949; però per chi compie gli anni  entro il 30 giugno saranno sufficienti 35 anni di contributi, mentre per chi compierà gli anni dal 01 luglio ne occorreranno 36. 

Restano in vigore tutti i limiti già previsti per le pensioni di reversibilità.